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Il principio di sussidiarietà: obiettivi del gruppo di lavoro.

Il mandato del gruppo è consultabile all'indirizzo: http://register.consilium.eu.int/pdf/it/02/cv00/00071i2.pdf [formato pdf]

Il gruppo si è proposto di rivedere:

  1. i criteri di applicazione del principio di sussidiarietà così come previsti dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al TCE;
  2. le procedure volte al controllo, politico e giurisdizionale, del rispetto di detto principio.

Controllo politico

Ai sensi del "Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità" (no. 30) il controllo politico è esercitato prevalentemente dalle Istituzioni che prendono parte alla procedura legislativa.

Il Gruppo ha dovuto esaminare se i criteri del Protocollo summenzionato fossero stati rispettati e, se del caso, doveva escogitare espedienti affinché le istituzioni che partecipano all'iter legislativo rispettassero e applicassero nel modo più efficace ed efficiente possibile detto principio.

Diverse sono state le soluzioni presentate:

  1. Creazione di un «garante della sussidiarietà» presso ciascun membro del Consiglio dell'Unione e del Parlamento Europeo con il compito di esprimere un parere interno sulla conformità al principio di sussidiarietà delle proposte degli atti legislativi;
  2. Obbligo per la Commissione di integrare le proprie proposte di atti legislativi con una "scheda sussidiarietà" per facilitare la valutazione in termini di conformità al principio

I Parlamenti nazionali, invece, esercitano un controllo politico solo quando sono in grado di controllare la posizione che i rispettivi governi assumeranno in sede di Consiglio.

A tal proposito il Gruppo di Lavoro sulla Sussidiarietà si è chiesto se occorra rafforzare o meno il controllo da parte dei Parlamenti nazionali, e se bisogna farlo:

  • mediante la loro partecipazione alla procedura legislativa;
  • mediante un rafforzamento della procedura di controllo che già compete loro.

Il Gruppo si è chiesto anche se fosse necessaria o meno la costituzione di un organo "ad hoc" con il compito di controllare che il principio di sussidiarietà sia rispettato.

In proposito diversi sono gli interrogativi:

  1. Quale sarà la sua composizione?
  2. Poteri decisionali o solo consultivi
  3. Controllo a priori di una proposta legislativa o per tutta la procedura?

Controllo giurisdizionale

Il controllo giurisdizionale è esercitato "ex-post" dalla Corte di Giustizia e dai Tribunali nazionali, ma, poiché il principio di sussidiarietà ha essenzialmente carattere politico, la Corte si limita a constatare l'esistenza di una violazione quanto al rispetto del principio stesso.

Il Gruppo ha analizzato la questione se occorrarafforzare o meno tale tipo di controllo, e se sì, attraverso quale dei seguenti strumenti:

  1. 1. una "sezione sussidiarietà" in seno alla Corte di Giustizia;
  2. un meccanismo di cooperazione tra la Corte di Giustizia e le Corti costituzionali nazionali;
  3. controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia sugli atti che rientrano nei Titoli V e VI del Trattato sull'Unione Europea;
  4. introduzione di un controllo giurisdizionale o semi-giurisdizionale "ex-ante" sul modello di quanto esiste in alcuni Stati membri

Attualmente un ricorso di annullamento per violazione dei principi di sussidiarietà e di delimitazione delle competenze può essere avviato solo se la Corte di Giustizia è adita da:

Il Gruppo ha discusso sulla necessità o meno di un ampliamento del potere di adire la Corte secondo gli estremi di violazione su indicati a favore:

  1. dei Parlamenti nazionali o di un organo "ad hoc" costituito da membri dei Parlamenti nazionali, qualora questo fosse creato;
  2. del Comitato delle Regioni o delle entità costituzionali le cui competenze legislative sono messe in discussione.

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