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Link ai documenti ufficiali del Consiglio dell'Unione europea
Il Consiglio dell’Unione Europea è il principale organo decisionale dell’Unione europea e anche quello in cui sono rappresentati i singoli stati membri. Come il Parlamento europeo, è stato creato dai trattati istitutivi negli anni ’50 con la denominazione di "Consiglio dei ministri”; oggi è più comunemente detto il “Consiglio”.
Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro (dopo il recente allargamento, quindi, i membri sono 25) a livello ministeriale (art6. 203 TCE). La presidenza è esercitata a turno da ciascuno Stato membro per un semestre (da gennaio a giugno e da luglio a dicembre) secondo un ordine stabilito (art. 203 TCE). Il Consiglio è definito un organo a "geometria variabile", poichè i suoi componenti cambiano in base al tema affrontato. Se, ad esempio, il Consiglio deve discutere problemi ambientali, alle riunioni partecipa il ministro dell’Ambiente di ciascun paese dell’UE e si parla di “Consiglio Ambiente”.
Le relazioni dell’UE con il resto del mondo vengono curate dal “Consiglio affari generali e relazioni esterne”. Ma dal momento che tale formazione è responsabile anche per le questioni politiche, può partecipare alle sue riunioni qualsiasi ministro o segretario di Stato scelto dal rispettivo governo. Il Consiglio in questa formazione è presieduto dall’Alto Rappresentante per la Politica Estera, figura introdotta dal Trattato di Amsterdam del 1997.
Ciascun ministro del Consiglio è autorizzato
a impegnare il proprio governo. In altre parole, la sua firma è
la firma di tutto il governo. Inoltre, ciascun ministro è responsabile
per il proprio parlamento nazionale e per i cittadini che tale Parlamento
rappresenta. Ciò garantisce la legittimità democratica delle
decisioni del Consiglio.
Il consiglio si riunisce mensilmente nella composizione “Affari
generali”, “ECOFIN” e “Agricoltura”, mentre
in altre composizioni si riunisce da due a quattro volte all’anno
in funzione dell’urgenza delle questioni trattate.
Gli Stati membri dispongono a Bruxelles di rappresentanze permanenti presso
l’Unione Europea. I venticinque rappresentanti permanenti si riuniscono
di norma ogni settimana nell’ambito di un comitato denominato “comitato
dei rappresentanti permanenti” (Coreper). Tale comitato- diviso
in due parti, una composta dai titolari (ambasciatori degli stati membri),
l’altra dai loro aggiunti (funzionari delle amministrazioni nazionali)-
è incaricato a preparare i lavoro del Consiglio. La preparazione
del “Consiglio Agricoltura” è di competenza del “comitato
speciale agricoltura” (CSA).
Infine, il lavoro amministrativo è affidato al Segretariato Generale, che affianca lo stesso Coreper e il CSA.
Le sessioni ministeriali hanno luogo a Bruxelles, presso la sede del Consiglio, ad eccezione dei mesi di aprile, giugno e ottobre in cui le sessioni si tengono al Centro Europeo di Lussemburgo. Il Segretariato generale è di stanza a Bruxelles.
Il Consiglio, i cui obiettivi ed il cui funzionamento sono regolamentati dagli artt. 202-210 del TCE, ha sei responsabilità principali:
La maggior parte di tali responsabilità riguarda
il cosiddetto ambito comunitario, vale a dire quei settori di azione in
cui gli Stati membri hanno deciso di mettere insieme le loro sovranità
e delegare i poteri decisionali alle istituzioni dell’UE. Tale ambito
costituisce il “primo pilastro” dell’Unione Europea.
Le ultime due responsabilità riguardano invece settori in cui gli
Stati membri non hanno operato una delega della propria sovranità
all'Unione europea, ma su cui hanno deciso di cooperare in modo sistematico
e continuativo. Si tratta della cosiddetta “cooperazione intergovernativa”,
che riguarda il “secondo” e il “terzo pilastro “
dell’UE (rispettivamente PESC e CGAI).
In ultimo, spetta alla presidenza del Consiglio, innanzi tutto, dare un
orientamento alle attività del Consiglio e dei suoi comitati. Essa
riveste, inoltre, un’importanza politica in quanto lo Stato membro
in carica svolge un ruolo di primo piano sulla scena internazionale, il
che consente anche ai piccoli Stati membri di misurarsi con i grandi sul
piano politico e di affermarsi nella politica europea.
Secondo i Trattati, il Consiglio delibera a maggioranza
semplice dei membri che lo compongono, a maggioranza qualificata o all’unanimità.
La maggioranza semplice (ciascuno stato ha 1 voto) è prevista soltanto
per le questioni procedurali; per le decisioni particolarmente importanti,
come l’adesione di un nuovo Stato, la modifica dei trattati o l’attuazione
di una nuova politica comune, il Consiglio deve deliberare all’unanimità.
Nella maggior parte dei casi invece il Consiglio decide a maggioranza
qualificata, la proposta passa cioè solo se raccoglie un determinato
numero di voti, che hanno un peso diverso per ciascuno stato membro (sistema
del voto ponderato).
Il voto degli Stati membri è ponderato sulla base della loro importanza
demografica e politica ed è comunque corretto a favore dei Paesi
meno popolati. In seguito all’allargamento vi è stata una
nuova distribuzione dei voti per ciascun Stato membro: il totale dei voti
è passato da 87 a 321. I voti vanno da un massimo di 29 (per Germania,
Francia, Italia e Gran Bretagna) a un minimo di 3 (per Malta). In base
al Trattato di Nizza, quando la decisione è presa su un atto proposto
dalla Commissione occorrono 232 voti favorevoli, espressi dalla maggioranza
degli stati, mentre quando la decisione è presa su iniziativa del
Consiglio stesso occorre che i 232 voti favorevoli vengano espressi da
almeno i 2/3 degli stati membri. Ogni stato membro può inoltre
chiedere la conferma che i voti favorevoli espressi rappresentino almeno
il 62% della popolazione dell'Ue; se dalla verifica conseguente si accerta
che così non è, l'atto non viene considerato approvato.
Il Trattato costituzionale non modifica sostanzialmente il sistema sopra descritto, anche se è previsto che la presidenza venga esercitata a rotazione da un gruppo di tre paesi per diciotto mesi. Questo sistema potrebbe subire evoluzioni in futuro, in quanto il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, potrà modificarlo. Il Consiglio europeo dovrà stabilire le norme applicative di questa rotazione tra gli Stati membri tenendo conto, tra l’altro, degli equilibri geografici europei. Il Consiglio Affari generali sarà comunque presieduto dal Ministro degli Affari Esteri dell’Unione. Infine, al Consiglio europeo è attribuita anche la competenza ad identificare altre formazioni del Consiglio dell’Unione, del quale resteranno solo due forme tipiche: il Consiglio Affari generali, che assicura la coerenza dei lavori al consiglio dei ministri in generale, e il consiglio Affari esteri, che elabora le politiche esterne dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo.
Quanto al sistema di voto, la presa di decisione a maggioranza qualificata, stabilita come regola generale e salva diversa disposizione, verrà calcolata attraverso un nuovo sistema: la doppia maggioranza, che in ogni caso si applicherebbe solo a partire dal 1°novembre 2009. In base a questo sistema, la maggioranza qualificata si ha nel caso in cui l'atto sia approvato dal 55% degli stati membri (il 72% se l'atto è di iniziativa del Consiglio stesso e non della Commissione), con un minimo di 15 stati, e a patto che questi rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Ue.
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