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La Corte di giustizia e il Tribunale di Primo Grado

Indirizzo internet: www.curia.eu.int

Link ai documenti ufficiali della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo Grado

CENNI STORICI

la Corte di Giustizia è stata istituita nel 1951 è ha cominciato le sue attività nel 1958. da quella data il carico di attività che tale istituzione ha dovuto sopportare è aumentato in maniera esponenziale, tanto da richiedere una diversa organizzazione del sistema giurisdizionale comunitario. In particolare, proprio sulla base di una richiesta formulata dalla stessa Corte, il Consiglio, con decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988, in attuazione degli artt. 4, 11 e 26 dell’ Atto Unico Europeo, ha istituito un Tribunale di Primo Grado allo scopo non solo di coadiuvare la Corte, ma anche quello non meno importante di introdurre un doppio grado di giurisdizione.

SEDE

La Corte di Giustizia e il Tribunale di Primo Grado hanno sede a Lussemburgo.

COMPOSIZIONE

La Corte si compone di un giudice per ogni Stato membro in modo da rappresentare tutti gli ordinamenti giuridici nazionali dell’UE (Art. 221 TCE). Per ragioni di efficienza, può riunirsi in “grande sezione”, comprendente tredici giudici, anziché in seduta plenaria. La Corte è, inoltre, assistita da otto avvocati generali la cui nomina corrisponde a quella dei giudici e che godono della stessa indipendenza (Art. 222 TCE). I giudici e gli avvocati generali sono scelti di comune accordo dai governi degli stati membri fra personalità che abbiano rivestito le più alte funzioni giurisdizionali nei rispettivi paesi o siano giureconsulti di notoria competenza. la loro carica ha durata di sei anni. I giudici della Corte designano tra loro il Presidente per in periodo rinnovabile di tre anni, il quale ha il compito di dirigere i lavori e i servizi della Corte e di presiedere le udienze e le deliberazioni (Art. 223 TCE). Gli avvocati generali assistono la Corte e l’aiutano ad assolvere la sua missione, essi hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità, la conclusioni sulla cause sottoposta alla Corte.
La Corte può riunirsi in seduta plenaria o in sezioni di tre o cinque giudici. Si riunisce in seduta plenaria quando lo Richiede uno Stato membro o un’istituzione che è parte della causa, nonché per trattare cause particolarmente complesse o importanti.
Il Tribunale di Primo Grado è composto da un giudice per ogni Stato membro, per la cui nomina si applicano gli stessi criteri e le stesse norme dei giudici della Corte (Art. 224 TCE). Benché essi esercitino principalmente la funzione di giudici, essi possono esser chiamati ad espletare le funzioni ad hoc di avvocati generali in cause trattate in seduta plenaria o in camera, qualora lo richieda la complessità dei fatti o della situazione giuridica. Il mandato è della durata di sei anni ed ogni tre anni eleggono il presidente. Il cancelliere è nominato dai giudici del Tribunale per sei anni.
Il Tribunale si riunisce in formazione plenaria, in sezione di cinque giudici od in sezione di tre giudici.

FUNZIONI/POTERI

La Corte di giustizia è un’istituzione indipendente ed autonoma che assicura il rispetto del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati e degli atti normativi derivati (art. 220).

Le principali attribuzioni della Corte riguardano:
• l’esame dei ricorsi in tema di inadempimento degli Stati (Artt.226-228 TCE);
• il controllo sulla legittimità degli atti comunitari (Art.230-231 TCE);
• il controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni (Art.232 TCE),
• la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla
validità e sull’interpretazione degli atti delle istituzioni (Art.234 TCE);
• l’esame dei ricorsi per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale
della Comunità (Artt.235 e 288 TCE).

Come la Corte, il Tribunale di primo grado persegue la missione di assicurare il rispetto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati costitutivi delle Comunità europee nonché delle disposizioni emanate dalle competenti istituzioni comunitarie. Prima del Trattato di Nizza i ricorsi su cui poteva decidere il tribunale erano quelli promossi dai privati nelle materie di concorrenza e aiuti di Stato, in seguito il Tribunale di primo grado si è occupato di tutti i ricorsi presentati da persone giuridiche e fisiche, ed in certi casi, anche dei ricorsi in via pregiudiziale. Le sue funzioni sono stabilite all’Articolo 225 TCE. In particolare il tribunale ha il compito di ricevere i ricorsi proposti dalle persone fisiche e giuridiche contro le decisioni delle istituzioni comunitarie (cioè i cosiddetti ricorsi diretti). Altre sue competenze riguardano, ad esempio, le questioni pregiudiziali in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia.

Un’altra importante novità introdotta dal trattato di Nizza è rappresentata dalle cosiddette Camere giurisdizionali disciplinate all’Art. 225A TCE e, in maniera del tutto simile al processo che aveva portato alla creazione del Tribunale di primo grado, anche le camere giurisdizionali sono state pensate per alleggerire il carico di lavoro della Corte e del Tribunale. Le camere giurisdizionali sono dei veri e propri organi giurisdizionali autonomi, incaricati di conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche determinate dallo Statuto.

COSA CAMBIA IL TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

L’entrata in vigore del trattato costituzionale porterà ad un ampliamento delle competenze della Corte sia all’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con esclusione delle operazioni effettuate per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza internazionale (Articolo III-376, 2° c.), sia a quello dei ricorsi individuali, di persone fisiche e giuridiche, contro le decisioni europee prese nell’ambito della PESC.(Art. III-376, 2° c.).
A ciò si aggiunge il fatto che la Costituzione consentirà in generale ai cittadini ed alle imprese di impugnare più facilmente i regolamenti dell’Unione, anche nel caso in cui tali regolamenti non li riguardino individualmente (questo non è possibile secondo quanto previsto dai trattati attualmente in vigore). Inoltre, per quanto riguarda le camere giurisdizionali, il Trattato Costituzionale ha previsto, all’Articolo III-359, che sostituirà il già citato Art. 225A TCE, che queste assumano la nuova denominazione di tribunali specializzati, le cui decisioni potranno essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado per i soli motivi di diritto, e qualora sia previsto dalla decisione istitutiva, anche per i motivi di fatto.

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