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Il mediatore europeo

Indirizzo internet: www.euro- ombudsman.eu.int/home/it/

Link ai documenti ufficiali del Mediatore europeo

CENNI STORICI

La figura del Mediatore europeo è stata istituita dal Trattato sull’Unione Europea (Maastricht,1992) in seguito alla nascita della Unione stessa e alla introduzione dei diritti di cittadinanza al fine di avvicinare i cittadini alle istituzioni. I tratti caratteristici della funzione del Mediatore riflettono quelli dell’ombudsman della tradizione nordica, cioè quella figura incaricata, per conto dei cittadini, a svolgere indagini sull’amministrazione dello Stato (per il mediatore sull’amministrazione comunitaria)

SEDE

Strasburgo

POTERI/FUNZIONI

Il Mediatore funge da intermediario fra il cittadino e le istituzioni ed è abilitato a ricevere e esaminare le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione, persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede legale in uno Stato membro. È nominato dal Parlamento europeo (da questa nomina trae la legittimità a rappresentare le istanze dei cittadini dell’Unione) per un mandato rinnovabile di cinque anni, che corrisponde alla durata della legislatura.

Il Mediatore europeo è autorizzato a svolgere indagini sull’amministrazione comunitaria e sulle sue relazioni con i cittadini e le imprese. Può accogliere reclami di “cattiva gestione” della Commissione e delle altre istituzioni dell’UE, escluse la Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado se agiscono in veste di organi giudiziari. Pecca di “cattiva amministrazione” l’istituzione che omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima. Alcuni dei problemi più comuni trattati dal mediatore sono: l’iniquità, le discriminazioni, l’abuso di potere, l’omissione o il rifiuto di informare, i ritardi ingiustificati, le irregolarità amministrative. Il Mediatore non ha il potere di accogliere reclami relativi ad amministrazioni nazionali, regionali o locali degli stati membri. Infine, ogni anno presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza e con imparzialità, non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo e per la durata del suo mandato non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

COME PRESENTARE UNA DENUNCIA AL MEDIATORE EUROPEO

In primo luogo, i cittadini dell’Unione Europea o coloro che vi risiedono, le imprese, le associazioni o gli organismi collettivi che hanno la loro sede sociale in uno Stato membro, che si ritengano vittime della cattiva amministrazione di un’istituzione o di un organo dell’UE, devono innanzitutto rivolgersi a quell’istituzione o organo attraverso il normale iter amministrativo per ottenere la debita riparazione.
Se la domanda resta disattesa, vi è motivo di presentare denuncia al Mediatore europeo. Il reclamo può essere inoltrato entro due anni dalla data in cui si è venuti a conoscenza dei fatti contestati. Si può scrivere al mediatore in una delle lingue ufficiali dell’Unione, precisando chiaramente le proprie generalità, l’istituzione o l’ente dell’UE contro cui si reclama e i motivi del reclamo. Esiste anche un modulo standard che aiuta a redigere il reclamo. Lo si può richiedere all’ufficio del Mediatore o presso gli uffici dei mediatori nazionali degli Stati membri. La denuncia può essere presentata anche tramite un parlamentare europeo.

Il Mediatore esamina la denuncia e procede alle indagini (in realtà il mediatore può svolgere indagini anche di propria iniziativa, senza che sia stata presentata una denuncia). Se in seguito alle indagini effettuate il mediatore trova conferma di una cattiva gestione da parte di un’istituzione UE, egli invia raccomandazioni alle istituzioni per risolvere la “cattiva gestione”. A meno che l’istituzione non metta in pratica le raccomandazioni nel giro di tre mesi o trovi un’altra soluzione soddisfacente per porre fine alla cattiva amministrazione, il Mediatore può investire del caso il Parlamento europeo affinché promuova l’azione politica necessaria e informa la persona che ha presentato denuncia in merito allo sviluppo delle indagini.

COSA CAMBIA CON IL PROGETTO DI TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE

La Costituzione stabilisce chiaramente i diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione tra cui il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo (art.8.2). Il riferimento alla funzione del Mediatore è presente anche nel titolo dedicato a “La vita democratica dell’Unione” (art.48).

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