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Indirizzi internet: www.bei.org, www.eib.org, eib.eu.int
Link ai documenti ufficiali della Banca europea per gli investimenti
La Comunità dispone per il suo sviluppo equilibrato
e senza scosse di un istituto finanziario, la Banca europea per gli investimenti
(BEI).
Istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi dell’Unione concedendo prestiti e garanzie per finanziare
determinate categorie di progetti di investimento. I progetti selezionati
concorrono all’integrazione europea, ad uno sviluppo equilibrato
alla coesione economica e sociale ed a un’economia innovativa basata
sulla conoscenza.
La sede si trova a Lussemburgo.
La BEI è un’istituzione indipendente e
coopera con le altre istituzioni dell’UE ed è così
associata ai lavori di alcune commissioni del PE, il suo Presidente può
partecipare alle riunioni del Consiglio. Ogni anno presenta una relazione
su tutte le attività svolte.
È composta da tre organi:
La BEI, inoltre, tratta direttamente con i promotori di grandi progetti mentre per progetti minori (PMI o enti locali) collabora con circa 180 banche e intermediari finanziari specializzati in Europa.
La BEI, come istituzione indipendente, decide riguardo
la concessione e acquisizione di prestiti basandosi essenzialmente sui
meriti dei progetti e delle opportunità offerte sui mercati finanziari.
Il ruolo della Banca è investire in progetti che promuovono gli
obiettivi dell’UE. La BEI non persegue scopi di lucro e si finanzia
concedendo prestiti sui mercati finanziari e attraverso i suoi azionisti,
gli stati membri dell’UE che ne sottoscrivono congiuntamente il
capitale secondo una ripartizione che riflette il peso economico di ciascuno
nell’UE.
I progetti che la BEI decide di finanziare devono rispondere a determinati
criteri: devono concorrere al raggiungimento di obiettivi generali, quali
il rafforzamento della competitività delle industrie europee e
delle PMI, la realizzazione delle reti transeuropee (trasporto, telecomunicazioni
e energia), la tutela dell’ambiente naturale ed urbano, l’investimento
nella sanità e nell’istruzione; devono contribuire ad attrarre
altre fonti di finanziamento; infine, devono essere progetti che beneficiano
soprattutto le regioni meno favorite.
Un ultima considerazione da fare riguarda il ruolo della BEI come azionista
maggioritaria del Fondo europeo degli investimenti (FEI), istituita nel
1994 allo scopo di finanziare l’investimento nelle PIM.
Il Trattato costituzionale non apporta modifiche significative al ruolo della Banca europea per gli investimenti, ribadendone il carattere di organo finanziario dell’Unione.
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