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Personalità giuridica: conclusioni del gruppo di lavoro

Le conclusioni del Gruppo di lavoro II sono state presentate il 1° ottobre 2002 e sono reperibili al sito:
register.consilium.eu.int/pdf/it/02/cv00/00305i2.pdf

Lo schema riassuntivo è invece disponibile sul sito:
european-convention.eu.int/docs/meetings/2-IT.pdf

Attribuzione esplicita di una personalità giuridica unica all'Unione.

Il Gruppo ha rilevato che l'attribuzione di una personalità giuridica giustapposta a quella delle altre Comunità non contribuirebbe in maniera sufficiente alla chiarificazione e alla semplificazione necessarie nelle relazioni esterne dell'Unione.

Conseguenze del conferimento della personalità giuridica unica sulle relazioni esterne dell'Unione

L‘Unione diviene un soggetto di diritto internazionale, quindi potrà avvalersi dei mezzi di azione internazionale, come il diritto di aderire a una convenzione internazionale ( ad esempio la CEDU).

L'attribuzione esplicita di una personalità giuridica unica non comporta di per sé:

  • modifiche della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri;
  • modifiche della ripartizione delle competenze tra l'Unione e la Comunità attuali;
  • modifiche delle procedure e dei rispettivi poteri delle istituzioni in materia di apertura, negoziazione e conclusione degli accordi internazionali.

La procedura di negoziazione e conclusione di accordi

Il Gruppo intende mantenere l'attuale ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione, nonché le rispettive attribuzioni delle istituzioni; ma ritiene necessaria l'introduzione di una disposizione che indichi esplicitamente chi negozia e chi conclude gli accordi internazionali.

Se l'accordo rientra in modo esclusivo nel campo di applicazione del diritto comunitario, si applica l'art. 300 del TCE e l'iniziativa dei negoziati spetterebbe alla Commissione , che spesso agisce su richiesta degli Stati membri. Successivamente si procede secondo quanto prescritto dagli artt. 133,par.3, e 300, par.1, del TCE.

Se l'accordo rientra esclusivamente nel Titolo V o nel Titolo VI, sono applicabili gli articoli 24/38 del TUE . In tal caso, il Gruppo suggerisce che l'iniziativa dei negoziati potrebbe essere affidata alla Presidenza del Consiglio (eventualmente estesa all'Alto Rappresentante).

A proposito dell'art.24 del TUE, il Gruppo chiede una sua parziale soppressione. In particolare chiede che sia eliminata la parte in cui si esprime che "nessun accordo ha carattere vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che l'accordo si applichi a titolo provvisorio nei loro confronti".

Secondo questo articolo, in caso di "accordi misti" (la materia dell'accordo rientra sia nella competenza esclusiva dell'Unione che nella competenza degli Stati membri), gli Stati sono tenuti ad approvare quella parte dell'accordo che rientra nella propria competenza, in conformità alle proprie norme costituzionali; tuttavia, nel caso in cui all'Unione venga riconosciuta una personalità giuridica unica e i contenuti dell'accordo riguardino esclusivamente le competenze dell'Unione, le procedure di ratifica nazionale non hanno più ragione di esistere; al limite, ogni Stato membro può ricorrere alla procedura di astensione costruttiva.

Se, invece, l'accordo rientra contemporaneamente nel settore comunitario e nei Titoli V e/o VI del TUE ("cross-pillar-mixity"), la procedura negoziale verrebbe determinata dal Consiglio in funzione delle materie oggetto dell'accordo. Al riguardo, anche l'iniziativa dipenderebbe dalle materie oggetto dell'accordo.

In materia di accordi internazionali il Gruppo prevede l'opportunità di inserire nel trattato un unico articolo che ricomprenda al suo interno le procedure previste dall'art. 300 del TCE (così come modificato dal Trattato di Nizza ) e quelle previste dagli artt. 24/38 del TUE , una volta che l'art. 24 abbia subito le opportune modifiche così come sono state elaborate dal Gruppo di Lavoro stesso.

Il Gruppo ritiene inoltre che la coesione della posizione dell'Unione risulterebbe rafforzata se, nei negoziati, fosse rappresentata da un'unica voce. Il Gruppo stesso ha anche previsto la possibilità di una delegazione duplice per l'Unione (Presidenza del Consiglio o Alto Rappresentante , Commissione ) in caso di accordi misti che rientrano in più pilastri.

Allo stesso modo, il Gruppo raccomanda che, in materia di rappresentanza internazionale dell'Unione nelle varie organizzazioni internazionali, il trattato contenga meccanismi intesi ad assicurare che l'Unione possa esprimersi con una posizione unica, o possa essere rappresentata da una delegazione unica, almeno in determinati settori e in seno ad organizzazioni internazionali da definire caso per caso.

Il Gruppo, inoltre, ha sottolineato più volte che la sua azione deve comunque rivedersi alla luce dei lavori del Gruppo VII "AZIONE ESTERNA", soprattutto per quel che riguarda un'eventuale riorganizzazione del personale per evitare una sovrapposizione delle amministrazioni nella conduzione dell'azione esterna dell'Unione stessa.

Necessità di un controllo da parte della Corte di Giustizia degli accordi conclusi dall'Unione

Attualmente il controllo della Corte di Giustizia può avvenire a titolo preventivo (esame della compatibilità di un accordo previsto con il trattato, a norma dell'art. 300, par. 6,del TCE ) oppure a posteriori, dopo la conclusione dell'accordo da parte dell'Unione (controllo di legittimità a norma dell'art. 230 del TCE e controllo della validità a norma dell'art. 234 del TCE).

L'oggetto di un ricorso per annullamento non è l'accordo, bensì l'atto con cui l'istituzione interessata conclude l'accordo; quindi, l'invalidità o l'annullamento riguarderanno l'atto e non l'accordo di per sé.

Il Gruppo ritiene che sia opportuno rendere la Corte di Giustizia competente:

  • ex ante
    nel settore dei Titoli V e VI (procedura di consultazione, art. 300, par.6);
  • ex post
    - nell'ambito delle procedure in via pregiudiziale (art. 234 del TCE);
    - per annullamento (art. 230 del TCE);
    - in materia di responsabilità (art. 235 e 288, par. 2 del TCE).

Consultazione del Parlamento Europeo

Il Gruppo ritiene opportuno estendere la procedura di consultazione del Parlamento Europeo a quegli accordi internazionali conclusi sulla base degli artt. 38 e 46 del TUE e dell'art. 133 del TCE

Fusione dei trattati in un unico testo.

Il Gruppo ha rilevato che una fusione dei trattati,e quindi una loro semplificazione, è la logica conseguenza della fusione delle personalità giuridiche perché, se la Comunità non possedesse più una personalità giuridica propria, la distinzione tra TCE e TUE non avrebbe più ragione di esistere.

Per ciò che concerne il Trattato EURATOM, il Gruppo propone anche per esso un processo di fusione, ma occorre ancora approfondire le eventuali implicazioni.

Riordino del nuovo trattato ( che sostituirebbe il TUE e il TCE, ed eventualmente il Trattato EURATOM) in due parti:

  1. una parte fondamentale consistente in disposizioni di natura costituzionale, nuove o provenienti dai trattati attuali;
  2. una seconda parte che codificherebbe e ristrutturerebbe l'insieme delle disposizioni del TUE e del TCE la cui materia non fosse stata contemplata dalla parte fondamentale.

Struttura in pilastri.

Né la fusione delle personalità giuridiche, né quella dei trattati avrebbero incidenza su tale tipo di struttura, anche se il Gruppo ritiene che conservarla significherebbe mantenere intatta una fonte di complessità dato che tutte le caratteristiche istituzionali e procedurali dei due pilastri "intergovernativi" (secondo e terzo) di interesse della Convenzione potrebbero essere tranquillamente comprese e tutelate nel nuovo trattato costituzionale.

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