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Spazio di libertà, giustizia e sicurezza: conclusioni del gruppo di lavoro

La relazione conclusiva è stata presentata dal Gruppo il durante la sessione plenaria del 5 e 6 dicembre 2002 ed è disponibile all'indirizzo:
register.consilium.eu.int/pdf/it/02/cv00/00426i2.pdf

La scheda riassuntiva delle conclusioni è disponibile all'indirizzo:
european-convention.eu.int/docs/meetings/8-FR.pdf

Il Gruppo ha formulato proposte relativamente a tre aspetti

A. Procedure legislative

Primo pilastro

In merito ai settori di competenza della Comunità europea, "primo pilastro", per i quali il Gruppo ha proposto che gli atti legislativi siano adottati con voto la maggioranza qualificata e secondo la procedura della codecisione, le raccomandazioni si sono concentrate essenzialmente si seguenti argomenti:

  • Asilo, rifugiati e sfollati: stabilimento di una base giuridica generale per l'adozione delle misure necessarie ad istituire un regime comune in materia di asilo, rifugiati, sfollati.
  • Immigrazione: inserimento nel trattato dell'obiettivo di una politica comune in materia di immigrazione e di una base giuridica che consenta di adottare misure di sostegno per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente, ma non modifiche sostanziali della base giuridica (art. 63 del TCE) ritenuta adeguata dal Gruppo. La richiesta di un'azione comune dell'Unione per la lotta all'immigrazione clandestina è invece emersa fortemente all'interno del Gruppo.
  • Visti: la messa in atto di un unico dispositivo che permetta l'adozione di tutte le misure necessarie per una politica comune in materia di visti.

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ("terzo pilastro") le raccomandazioni principali del Gruppo sono state:

La riforma degli strumenti giuridici: il Gruppo raccomanda la sostituzione di strumenti giuridici particolari, come decisioni, decisioni quadro e posizioni comuni con regolamenti, direttive e decisioni o con atti proposti dal Gruppo IX.

Un'identificazione più chiara della portata della normativa dell'Unione attraverso:

  • inserimento nel trattato costituzionale del principio di reciproco riconoscimento (le decisioni giudiziarie di uno stato membro sono riconosciute dalle autorità di un altro Stato membro)
  • riavvicinamento delle disposizioni in taluni settori del diritto penale sostanziale (elementi costitutivi di un resto e relative sanzioni)
  • riavvicinamento delle disposizioni su elementi della procedura penale
  • norme sulla cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità degli Stati membri in modo da consentire l'adozione delle misure necessarie per il riconoscimento reciproco di tutte le forme di decisioni giudiziarie: ordinanze, ammende, decisioni di interdizione

La riforma delle procedure legislative:

  • il Gruppo ha proposto che la procedura di codecisione debba essere la procedura normale e che il voto a maggioranza qualificata debba essere esteso in altri settori
  • il voto all'unanimità deve essere mantenuto per certi aspetti riguardanti le funzioni essenziali degli Stati membri

B. Rafforzare la collaborazione operativa

Relativamente a questo aspetto il Gruppo ha proposto:

Intensificazione della collaborazione nell'ambito del Consiglio.

Ciò al fine di istituire una struttura più efficiente incaricata del coordinamento della collaborazione operativa ad un lato livello tecnico. Per realizzare questo è stato suggerito di ridefinire nel nuovo trattato i compiti attualmente attribuiti al Comitato dell'art. 36.

Gestione del controllo delle frontiere esterne

A tal scopo è stato consigliata l'istituzione di un sistema integrato attraverso la creazione di un corpo europeo di sorveglianza delle frontiere, preceduto da iniziative più immediate come l'addestramento comune, la messa in comune delle attrezzature.

Il gruppo inoltre suggerisce che il principio della solidarietà, anche finanziaria, sia estremamente importante in questo settore.

Europol

  • La sostituzione delle disposizioni contenute all'art. 30 del TUE con un testo più breve e generico che permetta però al legislatore di estendere in futuro ulteriormente i compiti e le funzioni di Europol.
    La disposizione fisserebbe il ruolo centrale di Europol nel quadro della cooperazione di polizia, l'oggetto della sua azione (le gravi forme di criminalità transfrontaliera) e il suo obbligo di agire in collegamento con i servizi degli Stati membri.
  • Lo stabilimento di un controllo politico da parte del Parlamento europeo, eventualmente anche da parte dei parlamenti nazionali, e di un controllo giurisdizionale da parte della Corte di Giustizia.

Eurojust

  • La sostituzione della descrizione dei compiti di Eurojust prevista dall'art. 31 del TUE con una descrizione più concisa e generica che lasci al legislatore spazio per ampliare poteri e competenze
  • La creazione di un procuratore europeo che avrebbe la competenza di individuare, perseguire e trarre in giudizio dinanzi ai giudici nazionali le persone responsabili di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

C. Questioni orizzontali

Maggiore efficienza nell'attuazione e mantenimento di standard elevati

Per migliorare l'attuazione pratica delle politiche dell'Unione da parte delle autorità amministrative e giudiziarie degli Stati membri, il Gruppo ha suggerito:

  • l'adozione di meccanismi di valutazione reciproca o di pari livello (già sperimentati con successo negli ultimi anni);
  • l'attribuzione alla Commissione della competenza ad adire la Corte di giustizia delle Comunità in caso di inadempienza.

Coinvolgimento dei parlamenti nazionali

Trattandosi di un settore che rientra nelle competenze nazionali il Gruppo ritiene opportuno:

  • Il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nella definizione, da parte del Consiglio europeo, degli orientamenti e delle priorità strategiche della politica europea in materia di giustizia penale;
  • Il ricorso al "meccanismo di allarme preventivo in materia di sussidiarietà" (ideato dal Gruppo omonimo) in materia di diritto penale.

Meccanismi di opting-in, opting-out e cooperazione rafforzata

Si tratta di meccanismi previsti dal Trattato di Amsterdam a favore di alcuni Stati nel settore del titolo IV del TCE, sul cui mantenimento, secondo l'opinione del Gruppo dovrà essere la Convenzione ad esprimersi.

La competenza della Corte di Giustizia

Il Gruppo ritiene che non sia più accettabile la limitazione della competenza della Corte di Giustizia per gli atti adottati in settori come la cooperazione di polizia e giudiziaria, ma ritiene che essa debba essere estesa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, compresi gli atti adottati dagli organi dell'Unione.

Una rappresentanza stabile dell'Unione

Il Gruppo sottolinea l'esigenza di una rappresentanza stabile dell'Unione nella negoziazione degli accordi internazionali per le materie rientranti nel terzo pilastro.

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