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Difesa: background e base giuridica

La PESD (Politica Europea di Sicurezza e di Difesa) non ha trovato alcun riferimento se non a partire dal Trattato di Maastricht, infatti, l'Atto Unico Europeo del 1987 faceva esclusivamente cenno alle dimensioni politiche ed economiche della sicurezza e non ai suoi aspetti militari; inoltre, l'UEO non intratteneva alcuna relazione istituzionale con la Comunità Europea.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht viene effettuato un notevole passo in avanti nella definizione di una effettiva politica di difesa comune poiché l'UEO viene riconosciuta come parte integrante dello sviluppo dell'Unione e come strumento di definizione della politica estera e di sicurezza comune lasciando aperta anche la possibilità di una sua eventuale integrazione nell'Unione.

Ciò nonostante, l'importante contributo di Maastricht è risultato essere poco vincolante in merito alla concreta definizione di una difesa comune.
Con Amsterdam vengono introdotte nel TUE le cosiddette "missioni di Petersberg" alle quali tutti gli Stati membri possono partecipare. Ma è solo con il Consiglio Europeo di Colonia ( giugno 1999) che nasce un forte impulso in senso militare, infatti, si decide che l'Unione dovrà essere dotata di mezzi e capacità necessarie affinché possa contare su forze militari credibili.

Nella successiva riunione di Helsinki ( dicembre 1999), il Consiglio europeo definisce il cosiddetto "Headline Goal" (l'Unione dovrebbe essere in grado, grazie ad una cooperazione volontaria degli Stati membri, di schierare e mantenere forze capaci di svolgere i compiti di Petersberg) che dovrebbe essere raggiunto entro il 2003.

Base giuridica

La base giuridica della PESD (Politica Europea di Sicurezza e di Difesa) si sostanzia essenzialmente nel Titolo V del TUE (specialmente nell'art. 17 parr.1 e 2) consacrato alla Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) , quest'ultima infatti comporta la definizione di una politica di difesa comune che potrebbe portare effettivamente alla reale difesa comune degli Stati membri.

Occorre aggiungervi anche le cinque dichiarazioni sulla PESC allegate al TUE, segnatamente la n. 2 e n. 3 relative all'Unione Europea Occidentale (UEO)

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