Il browser utilizzato non supporta adeguatamente i fogli di stile. Il progettista del sito ha comunque provveduto a rendere le pagine comprensibili anche con questo browser, in ottemperanza alle direttive W3C sull'accessibilità. Chiediamo scusa per il disagio arrecato.
Per visualizzare la versione standard di Punto Europa .it, graficamente più gradevole occorre utilizzare un browser che supporti adeguatamente gli standard del web. Internet Explorer 6, Netscape 7, Opera 7 e Mozilla sono buoni esempi.
Rimani aggiornato:
Iscriviti alla newsletter
Il Gruppo ha presentato la relazione conclusiva il 22 ottobre 2002, che è disponibile all'indirizzo: http://register.consilium.eu.int/pdf/it/02/cv00/00354i2.pdf.
Una
scheda di sintesi è disponibile sul sito:
http://european-convention.eu.int/docs/meetings/4-IT.pdf.
Come espresso sin dall'inizio, i lavori del Gruppo esulano dalla questione politica del "se" incorporare la Carta nei trattati o del "se" la Comunità/Unione debba aderire alla CEDU. Queste sono questioni la cui discussione e la cui risoluzione spetta esclusivamente alla Convenzione; il Gruppo ha esaminato unicamente le conseguenze che possono derivare da un'eventuale risposta affermativa della Convenzione ai due interrogativi suindicati, ed inoltre, ha approfondito il problema specifico del conferimento ai singoli individui del diritto di adire la Corte di Giustizia per ciò che concerne la protezione dei diritti fondamentali.
Il Gruppo ha considerato favorevolmente l'incorporazione della Carta nei trattati, ma solo secondo modalità che possano conferirle carattere giuridicamente vincolante e status costituzionale.
Il Gruppo sottolinea che l'intero testo della Carta deve essere rispettato, e quindi adottato, senza alcuna modificazione se non di carattere redazionale. A tal proposito, lo stesso Gruppo esorta la Convenzione a seguire gli adeguamenti che esso stesso ha stilato nell'allegato della Relazione Finale CONV 354/02 del 22 ottobre 2002.
Inoltre, per quel che riguarda la questione relativa al mantenimento o meno dell'art. 52, par.2 della Carta, il Gruppo sostiene che occorrerebbero solamente modifiche nel caso in cui la Carta fosse incorporata nel trattato costituzionale; in questo modo, infatti, si renderebbe chiaro che il riferimento dell'articolo riguarda altre parti del diritto primario, in cui poi sono rese note le modalità e i limiti per l'esercizio dei diritti stessi sostenendo che una ridondanza in tale ambito è inevitabile, ma non dannosa in quanto una clausola di rinvio assicurerà la compatibilità tra i diritti fondamentali sanciti dal trattato CE e gli articoli della Carta che li ribadiscono.
Inoltre, il Gruppo sostiene che, nel caso in cui l'incorporazione della Carta avvenisse nella prima parte del trattato costituzionale, sarebbe opportuno effettuare adattamenti tra gli articoli della Carta sui diritti dei cittadini e le disposizioni in materia di cittadinanza del trattato CE aventi rilevanza costituzionale. E, ancora, sottolineando la corrispondenza tra i diritti sanciti dalla Carta e i diritti garantiti dalla CEDU il Gruppo rileva che i diritti garantiti dalla Carta rispecchiano livelli di tutela più elevati nella normativa esistente dell'Unione.
Il Gruppo inoltre ritiene che sia importante aggiungere un paragrafo all'art. 52 della Carta in cui si sostiene che "le disposizioni della Carta contengono dei principi" che possono poi trovare attuazione con atti legislativi ed esecutivi adottati da istituzioni ed organi dell'Unione o con atti di Stati membri che danno attuazione al diritto dell'Unione, diventando così significativi per gli organi giurisdizionali quando detti atti sono interpretati o riveduti.
Il Gruppo II, sottolineando il proprio rispetto del principio di sussidiarietà, propone diverse opzioni volte all'inserimento della Carta nei trattati, e cioè:
Prende inoltre in esame le seguenti questioni.
Nel caso in cui gli articoli della Carta dovessero essere incorporati nel trattato costituzionale, il Preambolo dovrebbe essere usato come preambolo del trattato costituzionale stesso.
Se la Carta venisse inserita come parte specifica del trattato costituzionale o come testo giuridico vincolante a sé stante, il Preambolo potrebbe continuare ad essere accluso al testo della Carta senza necessariamente effettuare delle modifiche.
A tal proposito sono sorte discussioni sul "se" mantenere o meno un riferimento di tal sorta.
Il Gruppo stesso, infatti, si astiene dal formulare una raccomandazione ritenendo che la soluzione del problema dipende quasi esclusivamente dal tipo di integrazione che la Convenzione sceglierà per incorporare la Carta; pertanto, richiama l'attenzione della Sessione Plenaria a tal proposito.
Il Gruppo ritiene opportuna l'integrazione delle spiegazioni originali con quelle presentate dal Gruppo stesso una volta che la Convenzione abbia attuato le modifiche redazionali proposte.
Il Gruppo ritiene che il quesito relativo alle modalità di revisione della Carta debba essere esaminato dalla Sessione Plenaria nell'ambito della questione generale delle procedure di revisione dei vari elementi centrali del futuro trattato in cui eventualmente la Carta verrà inserita.
Il Gruppo sottolinea il grande vantaggio che i cittadini trarrebbero da un'eventuale incorporazione della Carta nel futuro trattato costituzionale, perché ciò permetterebbe loro di avvalersi dell'intero sistema di ricorso vigente nell'Unione.
Tuttavia, il Gruppo richiama l'attenzione della Convenzione su una questione in particolare: la necessità o meno di riformare l'art. 230, par. 4 del TCE
A tal proposito, il Gruppo ha avanzato alcune riflessioni e proposte, tuttavia esso è giunto alla conclusione che detta questione, così come le relative implicazioni istituzionali, vada esaminata insieme ad altri temi, quali i limiti della giurisdizione della Corte in materia di GAI (Giustizia e Affari Interni) o di controllo giurisdizionale della sussidiarietà; pertanto, il Gruppo si astiene dal formulare raccomandazioni lasciando alla Convenzione la scelta della soluzione più adeguata.
Nonostante il Gruppo ribadisca la propria estraneità in merito alla questione del "se" aderire o meno alla CEDU , esso sostiene favorevolmente la creazione di un espediente costituzionale che permetta all'Unione Europea l'adesione a siffatta Convenzione. Infatti, diverse sono le motivazioni che lo stesso Gruppo ha avanzato in sostegno di tale posizioni:
Il Gruppo sostiene che il principio dell'autonomia del diritto comunitario non oppone alcun ostacolo giuridico all'adesione dell'Unione alla CEDU. Infatti, dopo l'adesione, la Corte di Giustizia continuerebbe ad essere l'unico arbitro supremo delle questioni attinenti al diritto e alla validità degli atti dell'Unione. Lo status della Corte di Giustizia sarebbe analogo a quello attuale delle Corti costituzionali o delle giurisdizioni supreme nazionali rispetto alla Corte di Strasburgo.
La Corte europea dei diritti dell'uomo sarebbe configurata, invece, come un tribunale specializzato che esercita un controllo esterno sugli obblighi di diritto internazionale dell'Unione derivanti dalla sua adesione alla CEDU.
Il Gruppo ha rilevato che l'incorporazione della Carta e l'adesione dell'Unione alla CEDU non sono alternative, bensì complementari, per questo raccomanda l'inserimento di una base giuridica che abiliti l'Unione ad aderire alla CEDU.
Secondo il Gruppo, un'eventuale adesione alla CEDU da parte dell'Unione non modificherà la ripartizione delle competenze fra quest'ultima e gli Stati membri, infatti, così come inteso dal Gruppo, la portata giuridica dell'adesione alla CEDU sarebbe limitata a questioni per le quali l'Unione ha competenza, quindi, gli obblighi di agire in conformità della CEDU spetterebbero all'Unione soltanto nella misura in cui le competenze che consentono tale azione sono contemplate nel trattato.
A tale scopo lo stesso Gruppo ha elaborato alcune proposte che mirano a sottolineare che non esiste alcun problema in termini di ripartizione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri; ed in particolare:
L'adesione alla CEDU non implica assolutamente che l'Unione diventerà membro del Consiglio d'Europa.
Si prevede, però, la nomina, presso la Corte di Strasburgo ed in nome dell'Unione, di un giudice esperto in materia di diritto, nonché di un rappresentante dell'Unione che parteciperebbe al compito specifico del Comitato dei Ministri di vigilare sull'esecuzione delle sentenze ai sensi dell'art. 46 della CEDU.
Il Gruppo ci tiene a precisare che in nessun modo la posizione assunta dai singoli Stati nei confronti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo possa subire cambiamenti in seguito all'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione stessa, in quanto ogni ratifica, deroga o riserva degli Stati verso la Convenzione è stata adottata nel rispetto delle singole legislazione nazionali, mentre l'adesione dell'Unione avrebbe effetto giuridico solo per quanto riguarda il diritto dell'Unione.
Il Gruppo, infine, non raccomanda l'adozione di meccanismi alternativi all'adesione alla CEDU, quali erano stati previsti in principio, ossia una procedura di rinvio pregiudiziale o di consultazione mosso dalla Corte di Giustizia verso la Corte di Strasburgo
[P]olicy
- [L]
Note legali - [T]ermini
d'uso - [C]ontatti
- [A]ccesskey -
Statistiche (riservate)
Copyright 2002 Punto Europa - Progettista -
mail: info@puntoeuropa.it
PuntoEuropa .it è sviluppato seguendo i più recenti
standard del W3 e nel rispetto dell'accessibilità
[Dettagli
su strategie e validazioni]