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Personalità giuridica

Background storico-evolutivo

Il Trattato di Maastricht ha previsto appositamente la creazione di una nuova entità, l'Unione Europea, che comprendesse al suo interno le tre Comunità preesistenti (la Comunità Europea, CECA, Euratom) senza, tuttavia, sostituirsi ad esse; di conseguenza non ha acquisito alcuna personalità giuridica.

In seguito a Maastricht (7 feb.1992), nell'ambito della Conferenza Intergovernativa del 1996, sono state avanzate due proposte per inserire nel trattato una disposizione che conferisse all'Unione una propria personalità giuridica:

  1. la personalità giuridica dell'Unione doveva affiancare quella delle tre Comunità;
  2. la personalità giuridica dell'Unione doveva comprendere in sé quella delle tre Comunità e quindi la personalità giuridica sarebbe stata unica.

Nessuna delle due proposte fu accolta.

Solo con Amsterdam, con l'art.24, c'è stato un parziale riconoscimento dell'Unione in quanto detentrice di personalità giuridica; anche se, a tal proposito, esistono ancora diatribe.

Base giuridica

Il Trattato sull'Unione Europea non contiene alcuna disposizione che sancisca la personalità giuridica dell'Unione, a differenza di quanto invece è previsto per la Comunità Europea, la cui personalità giuridica è espressamente sancita dall'art.281 del Trattato CE

La mancanza di una tale disposizione però non esclude la possibilità per l'Unione di svolgere un ruolo autonomo sul piano delle relazioni internazionali.

Il Trattato sull'Unione Europea, all'art. 2, si limita ad elencare solo una serie di obiettivi che l'Unione stessa deve realizzare adottando i mezzi che le sono necessari (art.6, par.4, TUE) ed in quanto avente a disposizione "un quadro istituzionale unico" (art.3, TUE).

A seguito dell'entrata in vigore di Amsterdam, l'art.24 del TUE conferisce all'Unione il potere di concludere accordi con altri Stati o organizzazioni internazionali nelle materie contemplate nel Titolo V e VI del Trattato.

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