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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: Base giuridica

L'Unione Europea ha da sempre proclamato il proprio impegno per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche se i trattati europei non contengono una precisa elencazione dei diritti fondamentali.

Un primo riconoscimento a livello comunitario della tutela dei diritti dell'uomo si è avuto con l'Atto Unico Europeo (1 luglio 1987) nel cui preambolo è enunciata, tra le finalità primarie dell'Unione, la promozione di una democrazia fondata "sui diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea , e precisamente la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale".

Con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1992) vi è un'ulteriore specificazione (art. 6 par. 2 del TUE) del ruolo che l'Unione assume nel garantire i diritti fondamentali dell'uomo e sottolinea anche in materie concernenti il secondo pilastro, ossia Politica Estera e di Sicurezza Comune (art.1 del TUE) il proprio ruolo di garante dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Successivamente, con il Trattato di Amsterdam vengono introdotte delle innovazioni di un certo rilievo, basti pensare all'art. 7 del TUE, secondo cui il Consiglio, nella sua composizione di Capi di Stato o di Governo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. In tal caso, lo stesso Consiglio può decidere di sospendere alcuni diritti che derivano allo Stato membro dall'applicazione del Trattato sull'Unione Europea, tra cui anche il diritto di voto che spetta al suo rappresentante di governo in seno al Consiglio stesso.

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